Una recente sentenza del TAR della Lombardia ha precisato che i pannelli fotovoltaici non rappresentano un elemento di disturbo visivo ma sono elementi normali del paesaggio
Il TAR della Lombardia ha pronunciato la sentenza (496/2018) che contiene utili chiarimenti sull’installazione di pannelli fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo.
Il ricorso al TAR è partito dalle proprietarie di un fabbricato che si trova a Maccagno con Pino e Veddasca (VA), zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che hanno richiesto l’autorizzazione per la sostituzione della vecchia tettoia, con la realizzazione di una nuova, munita di pannelli fotovoltaici, e la realizzazione di una nuova scala di ingresso. La Soprintendenza ha dato parere positivo all’avvio dei lavori, vietando però la posa dei pannelli.
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La sentenza pubblicata dal TAR ha ribadito un orientamento già espresso dal TAR del Veneto nel 2013 e cioè che la sola visibilità di pannelli fotovoltaici non crea un’incompatibilità paesaggistica, infatti gli impianti fotovoltaici realizzati su tetto – pur modificando la tipologia e morfologia della copertura – non devono essere percepiti come un fattore di disturbo visivo, ma come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata.
La sentenza sottolinea inoltre che la normativa rispetto alle energie rinnovabili prevede l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla regione. In tutti gli altri casi la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con tale vincolo deve essere verificata tenendo ben presente che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.
Nella sentenza si ricorda che l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesaggistica “deve avere piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto. Deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi”.
fonte: infobuildenergia.it